Mobbing.

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Le varie tipologie di mobbing.

Cos’è il mobbing?

Il mobbing non è altro che un insieme di comportamenti vessatori e persecutori che vengono posti in essere, nella maggior parte dei casi sul posto di lavoro, allo scopo di emarginare il soggetto che ne è vittima.

Ma cosa significa mobbing? Il termine mobbing deriva dall’inglese “to mob” che vuol dire assalire tumultuando o accalcarsi intorno a qualcuno.

Nel tempo, l’accezione del termine si è sviluppata fino a voler indicare le persecuzioni psicologiche perpetrate nei confronti di un individuo da parte di uno o più soggetti nei più svariati contesti sociali, specie sul luogo di lavoro.

In questo articolo verranno trattate le diverse tipologie di questa fattispecie e verrà illustrato come provare il mobbing e come fare per denunciare il datore di lavoro per mobbing.

Nel nostro Paese i casi di mobbing sono piuttosto frequenti, dunque, fare mobbing è quasi all’ordine del giorno.

Tipici esempi di mobbing sono il mobbing sul lavoro, che a sua volta si distingue in mobbing verticale, mobbing orizzontale, low mobbing e straining, poi ancora il mobbing familiare e il mobbing scolastico.

Il mobbing verticale, detto anche bossing, consiste in varie forme di abuso e vessazione poste in essere nei confronti di uno o più dipendenti da parte del proprio superiore.

Il mobbing orizzontale è invece l’insieme di atti persecutori commessi nei confronti di un lavoratore da parte di uno o più colleghi allo scopo di screditarne la sua reputazione.

Il low mobbing (o mobbing dal basso) consiste in un insieme di azioni poste in essere da un gruppo di dipendenti, le quali sono volte a ledere la reputazione di figure aziendali di particolare rilievo, ad esempio, a seguito di un loro comportamento considerato non idoneo, o semplicemente per invidia o antipatia.

Lo straining è una sorta di mobbing “moderato”, dal momento che ad integrarlo è un singolo atto lesivo, il quale, però, è connotato da effetti duraturi. Con il termine straining ci si riferisce a tutti i casi in cui il datore di lavoro pone in essere condotte “stressogene”, le quali, anche se non riconducibili ad un preciso disegno discriminatorio e persecutorio, possono in ogni caso considerarsi idonee a ledere diritti fondamentali, oltre ad ingenerare pregiudizi più lievi in capo al prestatore di lavoro (Cass. Civ., sent. n. 3291/2016).

Quanto al mobbing familiare, esso si ha, ad esempio, quando un coniuge fa di tutto per estromettere l’altro dalle questioni familiari allo scopo di attirare su di sé le attenzioni dei figli.

Infine, si parla di mobbing scolastico quando lo studente viene vessato dai compagni o dagli insegnanti. Anche nell’ambito del mobbing scolastico si possono verificare casi di mobbing dal basso; ciò avviene, ad esempio, quando un gruppo di studenti mira a ledere le capacità organizzative e di dialogo di uno o più insegnanti particolarmente fragili.

Il risarcimento del danno e l’onere della prova.

La tutela civile.

In sede civile, esistono due importanti norme a tutela dei soggetti mobbizzati: l’art. 2043 c.c. e l’art. 2087 c.c.

Il primo articolo sancisce l’obbligo di risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualsiasi fatto doloso o colposo.

Difatti, il soggetto che sia vittima di mobbing può in primo luogo ottenere il risarcimento per le sofferenze non patrimoniali patite a causa delle condotte vessatorie, le quali vanno valutate tenendo conto della lesione della salute psico-fisica della persona danneggiata (il cosiddetto danno biologico), della sofferenza interiore derivante dalle condotte persecutorie (il cosiddetto danno morale) e del peggioramento delle sue condizioni di vita (il cosiddetto danno esistenziale).

Inoltre, nell’ipotesi in cui il mobbing vada ad incidere negativamente sulla sfera economica della vittima, quest’ultima può essere risarcita anche del danno patrimoniale.

Perché il mobbizzato possa ottenere il risarcimento deve fornire una prova precisa ed adeguata. Più precisamente deve:

  • provare di essere stati messi in atto nei suoi confronti una serie di comportamenti persecutori e vessatori;
  • provare che questi comportamenti sono stati reiterati in un lungo lasso di tempo;
  • provare il danno subito attraverso dichiarazioni testimoniali, perizie o certificati medici;
  • provare il nesso causale fra la condotta denunciata ed il danno subito.

L’art. 2087 c.c., invece, stabilisce che l’imprenditore deve adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica, nonché la personalità morale dei lavoratori.

L’inquadramento del mobbing in varie figure di reato.

La tutela penale.

Il soggetto che subisce mobbing trova tutela anche in sede penale, seppur non sia contemplata una specifica figura di reato.

Ad esempio, in alcuni casi l’autore della condotta può integrare il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata), ossia quando viene provata l’esistenza di minacce rivolte a un lavoratore, con cui il superiore lo avvertiva del fatto che avrebbe subito delle modifiche del rapporto di lavoro a lui sfavorevoli.

Inoltre, considerata la natura persecutoria della condotta protratta nel tempo, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha inquadrato il mobbing nella fattispecie delittuosa di atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

Infine, il mobbing assume rilevanza penale ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) soltanto nell’ipotesi in cui le condotte vessatorie si insinuino in un rapporto di lavoro di tipo para-familiare, cioè in un contesto lavorativo nel quale il rapporto fra datore di lavoro e lavoratore subordinato si basa sull’informalità e sulla fiducia:

In tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha affermato ancora una volta che le pratiche persecutorie realizzate ai danni dei lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.

La diffida e la denuncia per mobbing.

Come deve comportarsi il soggetto mobbizzato per difendersi?

Ma cosa fare in caso di mobbing? Il soggetto che subisce mobbing può inizialmente agire bonariamente mediante diffida (lettera al datore di lavoro per mobbing). Nell’ipotesi in cui l’autore della condotta continui a porre in essere comportamenti vessatori e persecutori, la vittima può sporgere denuncia. Quest’ultima va fatta alle forze dell’ordine oppure direttamente alla Procura della Repubblica.

Nella denuncia per mobbing devono essere inserite tutte le indicazioni che possono essere utili alle autorità per procedere ed avviare eventualmente una causa per mobbing. Dunque, occorre indicare:

  • il nominativo dei soggetti accusati, ossia il datore di lavoro o i colleghi;
  • l’ambito lavorativo in cui inquadrare il mobbing;
  • le condotte reiterate che hanno determinato la lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale;
  • qualunque prova che risulti utile a incastrare l’autore del mobbing.
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