Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
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,
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Età del danneggiato alla data del sinistro | {{age===1? age+" Anno": age+" Anni" }} |
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Calcolo del risarcimento
Danno biologico permanente | € {{computedPermanent.toLocaleString("it-IT")}} |
Invalidità temporanea totale | € {{computedParcial0.toLocaleString("it-IT")}} |
Invalidità temporanea parziale al 75% | € {{computedParcial1.toLocaleString("it-IT")}} |
Invalidità temporanea parziale al 50% | € {{computedParcial2.toLocaleString("it-IT")}} |
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Totale danno biologico temporaneo | € {{computedParcialTotal.toLocaleString("it-IT")}} |
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Altre spese | € {{speseOthers.toLocaleString("it-IT")}} |
TOTALE GENERALE | € {{parseFloat(generalTotal).toLocaleString("it-IT")}} |
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità.
Un infortunio stradale ti ha causato un lieve colpo di frusta per il quale hai avuto malesseri per qualche giorno e adesso vorresti sapere quale potrebbe essere il risarcimento da incidente stradale che l’assicurazione è tenuta a corrisponderti per un danno alla salute di lieve entità? In questo articolo ti verranno illustrate in maniera dettagliata tutte le informazioni necessarie relative al calcolo danno biologico.
Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale. Esso si ha nella circostanza in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma anche nel caso in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere suscettibile di valutazione medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito. Le principali fonti normative a cui la giurisprudenza e gli studiosi hanno fatto riferimento nelle proprie attività sono due:
- l’articolo 2059 del codice civile secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”;
- l’articolo 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Il Codice delle Assicurazioni distingue il danno biologico in permanente e temporaneo:
- si ha invalidità permanente quando un soggetto si vede sensibilmente ridotta in maniera stabile ovvero persa la propria salute rispetto a quella di cui godeva prima di subire il danno. Tale invalidità viene misurata in punti percentuali e va dall’1% al 100%;
- l’invalidità temporanea invece si ha quando la salute del soggetto peggiora per un periodo di tempo limitato. Essa può essere totale o parziale.
Le lesioni si distinguono in micropermanenti e macropermanenti. Le prime sono le lesioni alla persona che comportano un’invalidità permanente fino a nove punti di danno biologico. Per il calcolo lesioni micropermanenti si fa riferimento ad una tabella unica in tutta Italia (tabella danno biologico), aggiornata periodicamente ed attualizzata secondo gli indici Istat, con un decreto emanato annualmente dal ministero dello Sviluppo economico. Quelle macropermanenti sono invece le lesioni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente. Per esse manca il decreto di attuazione e una tabella unica per tutta Italia e, dunque, per il calcolo risarcimento danni, si usa come parametro il cosiddetto punto di invalidità e la Cassazione ha preso a riferimento le tabelle Milano, che contengono il conteggio giorni di invalidità, sia totale che parziale.
Le tabelle di Milano ed il calcolo danno biologico.
Le tabelle di Milano costituiscono il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per il calcolo danno non patrimoniale (calcolo del danno biologico), che si affianca alla tabella unica nazionale sul danno biologico di lieve entità.
Il metodo di calcolo che si basa sulle tabelle del Tribunale di Milano propone dal 2009 la cosiddetta liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di danno biologico standard, di personalizzazione del danno biologico e di danno morale.
Nel 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che le tabelle del Tribunale di Milano sono le più idonee ad assicurare l’equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali. Più precisamente, “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
Il giudice di merito deve prendere come riferimento le tabelle di Milano quando deve liquidare il danno non patrimoniale se è pervenuto a una quantificazione irrisoria. Sarebbe infatti incongrua la motivazione che non spiega le ragioni per cui il giudice ha effettuato una certa quantificazione del danno, che, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, risulta sproporzionata rispetto a quella a cui si perverrebbe applicando le tabelle in questione.
Dal 2011, ai fini della valutazione equitativa del danno non patrimoniale, anche il Tribunale di Roma propone un metodo di calcolo del simile a quello del Tribunale di Milano, basato sull’incremento del punto-danno-biologico sulla base di alcune fasce di oscillazione predefinite in relazione ai punti di invalidità riconosciuti.
Danno biologico, come si chiede il risarcimento?
Quanto al risarcimento danno biologico, esso dipende dal tipo di illecito da cui ha avuto appunto origine il danno. Ad esempio, se si tratta di un incidente stradale, si possono seguire due canali diversi in base all’entità del danno:
- se trattasi di microlesione, il danno verrà risarcito dalla propria assicurazione;
- in tutti gli altri casi, verrà risarcito dall’assicurazione del responsabile civile, ossia quella del veicolo che ha colpa.
Sovente queste tipologie di danno vengono risolte stragiudizialmente, ricorrendo ad un avvocato. La questione è invece diversa in caso di responsabilità medica. In queste circostanze infatti sono necessarie procedure un po’ più complesse, come l’accertamento tecnico preventivo, o la vera e propria causa di merito.
Il danno da perdita parentale.
Nel caso in cui venga a mancare una persona a causa della condotta illecita altrui, i parenti dell’estinto hanno diritto al risarcimento del danno per la perdita subita.
Per quanto concerne il danno tanatologico, ovvero il danno derivante da una morte, è doveroso fare due distinzioni:
- danni percepibili degli eredi iure hereditatis, vale a dire i danni che si trasferiscono agli eredi;
- danni percepibili dagli eredi iure proprio.
Nel primo caso vengono risarciti i danni che riguardano le percezioni fisiche e psichiche della vittima, e che quindi possono essere trasmessi ai parenti per successione, ma soltanto nel caso in cui sia trascorso un certo periodo di tempo tra il fatto illecito e la morte. Questo lasso di tempo ha consentito al defunto di percepire quanto gli stava accadendo e, sostanzialmente, di provare sofferenza ed è proprio il danno relativo a questa sofferenza che viene trasmesso per via successoria agli eredi. Il secondo caso riguarda invece persone vicine alla vittima che sono state danneggiate dal punto di vista emotivo, fisico, patrimoniale e psicologico dalla scomparsa del defunto.