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Le sostituzioni disposte per testamento.
Il legislatore ha previsto espressamente all’art. 688 c.c. la possibilità per il testatore di sostituire il soggetto da egli nominato erede.
In particolare, il de cuius nel testamento può istituire un soggetto erede e nominare, per il caso in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità, un altro soggetto in sua sostituzione.
Il primo soggetto viene definito “istituito” mentre il chiamato in subordine prende il nome di “sostituito”.
Questo tipo di sostituzione, chiamata sostituzione ordinaria, non presenta criticità ed è espressamente prevista dalla legge.
Il sostituito è un chiamato all’eredità a condizione però che la prima chiamata venga meno.
Si usa, in proposito, il termine delazione condizionata proprio perché il sostituito ha solo un’aspettativa di essere chiamato all’eredità che dipende dalla mancata accettazione del primo chiamato.
La sostituzione fedecommissaria.
Un’altra forma di sostituzione (più problematica) è invece la sostituzione fedecommissaria.
Con tale disposizione il testatore istituisce erede un primo soggetto (istituito) al quale impone l’obbligo di conservare i beni ricevuti e trasferirli al momento della sua morte (quella dell’istituito stesso) ad un altro soggetto (sostituito).
L’unica ipotesi in cui è ammessa la sostituzione fedecommissaria è quella in funzione assistenziale prevista dall’art. 692 c.c. in quanto il legislatore vuole evitare una compressione oltre misura della libera disponibilità dei beni.
Infatti, il primo chiamato ha l’obbligo di conservare i beni ricevuti per cui non ne può disporre ma deve trasferirli al sostituito, cosa che tra l’altro sarebbe confliggente col divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c.
La struttura del fedecommesso testamentario.
L’art. 692 c.c. stabilisce espressamente quali sono i requisiti di validità della disposizione fedecommissaria.
Secondo tale norma:
- l’istituito deve essere figlio, discendente o coniuge del testatore;
- l’istituito deve essere interdetto o un minorenne che si trovi in condizioni abituali di infermità tali da far presumere che interverrà la pronuncia di interdizione;
- l’istituito deve conservare e restituire alla sua morte i beni a favore della persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, si sia preso cura di lui
L’art. 692 c.c. stabilisce espressamente che in ogni altro caso la sostituzione fedecommissaria è nulla.
Si ritiene possibile anche il cd. fedecommesso de residuo: il testatore impone all’istituito solo l’obbligo di restituire quanto residuerà alla data della morte di quest’ultimo a favore del sostituito senza quindi alcun obbligo di conservare.
Per espressa previsione normativa la sostituzione fedecommissaria può essere applicata non solo all’istituzione di erede ma anche in caso di legati.