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L'accettazione di eredità con beneficio di inventario.
Il codice civile prevede due possibili forme di accettazione di eredità: pura e semplice o con beneficio di inventario.
La scelta è rimessa alla libera volontà del chiamato per cui neanche il testatore con espressa disposizione testamentaria può imporre una forma di accettazione piuttosto che un’altra.
L’unico caso in cui obbligatoriamente si deve accettare con beneficio di inventario (e non è possibile accettare puramente e semplicemente) è quando le eredità sono devolute a minori, interdetti oppure a persone giuridiche (con esclusione delle società), associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
Con l’accettazione con beneficio di inventario si evita l’effetto proprio dell’accettazione pura e semplice o la confusione del patrimonio dell’erede con il patrimonio del defunto.
Ciò significa che, per effetto dell’accettazione beneficiata, l’erede risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ha ricevuto. Per cui, se i beni del defunto non sono sufficienti a coprire i debiti ereditari l’erede non risponderà di questi con il suo patrimonio.
Pertanto, è opportuno valutare il ricorso all’accettazione con beneficio di inventario quando non si conosce con esattezza l’ammontare dei debiti del de cuius.
Le formalità previste per l'accettazione con beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione oppure da un notaio.
La suddetta dichiarazione deve essere preceduta o seguita dal verbale di inventario da redigere a cura del cancelliere o del notaio secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere trascritta nei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione, così come l’inventario, devono essere inserite nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale del luogo dove si è aperta la successione.
La procedura di accettazione con beneficio di inventario.
L’accettazione beneficiata, come visto, si compone di due documenti:
- la dichiarazione di accettazione (da redigere secondo le formalità sopra indicate);
- e l’inventario dei beni.
Il verbale di inventario consiste nell’elencazione di tutti i beni che compongono l’attivo ed il passivo ereditario.
I tempi entro cui si deve procedere alla redazione dell’inventario variano a seconda se il chiamato è o meno nel possesso dei beni ereditari.
Il “chiamato nel possesso dei beni ereditari” deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità). Se ha iniziato l’inventario ma non è riuscito a completarlo può chiedere al Tribunale una proroga di altri tre mesi.
Se “il chiamato” non compie l’inventario nel suddetto termine, questi è considerato erede puro e semplice.
Se l’inventario viene completato nei termini, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione ha 40 giorni di tempo per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. In mancanza di dichiarazione è considerato erede puro e semplice.
Il “chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari” può fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto (e cioè 10 anni dall’apertura della successione). Se “il chiamato” fa per prima la dichiarazione allora deve compiere l’inventario entro tre mesi dalla dichiarazione stessa (salvo proroga del Tribunale); in mancanza è erede puro e semplice. Se “il chiamato” fa per prima l’inventario deve fare la dichiarazione nei 40 giorni; in mancanza perde il diritto di accettare l’eredità.