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Fare causa al ginecologo o all’ostetrico.
Ogni anno milioni di donne si sottopongono a controlli specialistici dal ginecologo per ragioni di controllo, per far fronte a determinate patologie oppure, nella maggior parte dei casi, per questioni legate all’assistenza per la gravidanza ed il parto.
Nell’espletamento di tale ruolo, il ginecologo e l’ostetrico hanno il dovere, sancito dalla legge, di fornire ai propri pazienti uno standard qualitativo tale da prevedere o evitare eventuali danni conseguenti ad una condotta negligente e che possano causare una responsabilità professionale medica.
Invero, il periodo di gravidanza e di parto sono particolarmente delicati e necessitano di un qualificato accompagnamento da parte del ginecologo al fine di prevenire e contrastare eventuali complicazioni che possono arrecare problemi molto gravi sia alla madre che al nasciuturo.
Nel caso in cui, in conseguenza di una condotta negligente, si verifichi un errore medico del ginecologo o dell’ostetrico, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento danni per malasanità.
Quando si verifica un errore medico?
Durante la gravidanza o il parto è possibile l’insorgere di complicazioni di diversa natura che possono essere qualificate come imprevedibili oppure come conseguenza di una responsabilità medica che ha cagionato o contribuito a cagionare un danno alla paziente o al nascituro. In particolare, gli errori medici più frequenti in questi casi sono:
- Malattia non diagnosticata;
- Errore di valutazione nei controlli;
- Errori relativi all’esecuzione tecnica del medico;
- Errori del medico durante la fase del travaglio e/o del parto.
Il verificarsi di tali ipotesi, se non gestite nel rispetto dei più alti standard medico-scientifici, può provocare gravi danni che comportano un diritto al risarcimento.
Difatti, nei casi più gravi, l’errata prestazione medica può determinare danni permanenti o condurre finanche all’aborto del nascituro o il decesso della gestante.
Al fine di evitare il verificarsi di tali complicanze e per prestare la dovuta attenzione a tutti i passaggi necessari per procedere sempre nella massima sicurezza, occorre prontamente rilevare che la maggior parte di queste problematiche che si verificano durante la gestazione o il parto possono essere evitate grazie ad un’idonea ed efficace diagnosi operata dal ginecologo.
Difatti, la casistica relativa alla responsabilità medico del ginecologo o all’ostetrico attiene, in via principale, a questioni legate all’erroneo o assente monitoraggio delle condizioni del feto (battito cardiaco, ipossia, distocie, ecc.) oppure della gestante (polipi in gravidanza, gravidanza dopo aborto spontaneo, raschiamento uterino, rottura membrane, malformazioni della placenta, ecc.). Oltre a ciò, la responsabilità medica si verifica anche in tutti quei casi in cui vi sia un ritardo nell’esecuzione del parto cesareo oppure quando vi sia la predisposizione di un parto cesareo non necessario, cagionando una lesione alla madre e/o al nascituro.
Responsabilità medica per amniocentesi.
Accade di frequente che la gestante decida, durante la gravidanza, di sottoporsi ad indagini finalizzate a conoscere lo stato di salute del feto.
L’indagine senza dubbio più diffusa è l’amniocentesi che consiste nel prelievo di liquido amniotico tramite l’inserimento di un ago nell’addome.
Tale analisi permette di individuare la presenza nel feto di eventuali patologie genetiche o cromosomiche, tra cui la sindrome di Down, la fibrosi cistica, la distrofia muscolare e l’atrofia muscolare spinale.
In relazione a questo tipo di indagine, il ginecologo ha l’obbligo di informare la gestante circa la procedura e tutti i possibili rischi e complicazioni derivanti dall’indagine. Difatti, la scelta di eseguire tale prestazione deve sempre avvenire nel rispetto della massima trasparenza e garantendo il principio di autodeterminazione della donna, la quale, una volta ricevute tutte le informazioni tecniche e procedurali può esprimere la propria scelta attraverso la sottoscrizione del consenso informato.
Al contrario, nel caso in cui il ginecologo omettesse di informare la gestante circa tale possibilità, quest’ultimo potrebbe rispondere per danni qualora, a causa della sua omissione, il bambino nascesse con patologie che si sarebbero potute evidenziare in anticipo o che avrebbero dato la possibilità ai genitori, eventualmente, di interrompere una gravidanza. Difatti, non spetta al ginecologo prendere una decisione sulla realizzazione di questa indagine, a quest’ultimo spetta, invece, soltanto l’esplicazione alla gestante di tutti i dettagli tecnici e delle eventuali complicazioni (dal 0,2% al 0,5%).
Pertanto, qualora il medico di fiducia sconsigliasse l’amniocentesi risponderebbe di tutti i danni subiti dal bambino e dalla madre a causa della mancata esecuzione della prestazione medica.
Sotto un profilo giuridico, difatti, è possibile riportare una recente Sentenza (Tribunale di Roma n. 16044/2018) con cui una struttura sanitaria veniva condannata al risarcimento di tutti i danni patiti dai genitori in conseguenza della nascita di un bambino affetto da malformazioni cromosomiche non rilevate in sede di indagine prenatale. In questo caso, infatti, si verificava un’evidente negligenza e/o imperizia nell’esecuzione e nell’interpretazione dei dati risultanti dall’indagine diagnostica.
Tale circostanze danno luogo al diritto ad un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale ed esistenziale) cagionati da responsabilità medica.

Responsabilità del ginecologo durante il parto.
Il danno da parto si verifica in tutte quelle ipotesi in cui si verifichi un trauma o una lesione alla madre o al neonato durante il parto. Difatti, è frequente che il bambino appena nato, essendo fragile, sia facilmente soggetto a subire traumi per un’errata esecuzione delle manovre di parto.
Quando le lesioni da parto causate da errore medico giungono ad un vero e proprio danno, allora sorge la possibilità di richiedere un risarcimento economico.
La casistica delle lesioni da parto è notevole e va approfondita per ogni caso, ma è possibile riportare le tipologie più frequenti di danni cagionato nell’esecuzioni di prestazioni mediche del ginecologo o dell’ostetrico durante il parto:
- Lesioni da forcipe o ventosa, si verificano quando il medico utilizza con imperizie ed in maniera erronea gli strumenti finalizzati a velocizzare la nascita in caso problematiche da parto. Difatti, l’errato utilizzo di tal istrumenti può generare gravi lacerazioni genitali della partoriente, danni alla vescica, incontinenza cervicale, oltre che gravi danni al cranio del bambino ;
- Lesioni da distocia fetale, quando le dimensioni o la posizione del feto richiedono l’intervento del ginecologo o l’ostetrico per effettuare manovre manuali di riposizionamento. In tali ipotesi, qualora l’esecuzione di tali procedura sia eseguita in maniera errata e generi delle lesioni, vige il principio di responsabilità del medico con conseguente diritto al risarcimento;
- Complicanze da anestesia (es. epidurale);
- Erronea apposizione punti di sutura;
- Lesioni da sofferenza fetale ipossica, in tutte quelle ipotesi in cui il neonato, a causa del cordone ombelicale, va in apossia a seguito di un’errata manovra medica, facendo venir meno il sangue al cervello.
Come ottenere il risarcimento per errore ostetrico ginecologico.
Nel caso in cui la condotta del ginecologo o dell’ostetrico causino danni al feto o alla gestante, si ravvisano le condizioni per potersi rivolgere ad un avvocato di fiducia per ottenere il dovuto risarcimento.
In particolare, i danni che possono essere risarciti sono quelli patrimoniali, consistenti nelle lesioni concretamente subite e quelle relative alle successive spese per far fronte al danno, oltre che quelle di carattere non patrimoniale, come quelle relative al danno morale o esistenziale.
Prima di giungere a questo, però, con l’ausilio di un avvocato di fiducia occorre ripercorrere l’iter che ha portato al verificarsi del danno. Difatti, il danneggiato dovrà in primo luogo dimostrare il rapporto contrattuale con la struttura e il verificarsi dell’errore medico come conseguenza di negligenza del ginecologo o dell’ostetrico.
Occorre rilevare, però, che la richiesta di risarcimento per errore medico soggiace, secondo quando stabilito dalla legge 24/2017, ad un termine di prescrizione superato il quale non è più possibile far valere i propri diritti. In particolare, è possibile richiedere un risarcimento per errore medico entro 5 anni dal verificarsi del danno o da quando si sono manifestate le lesioni, mentre, nel caso in cui si volesse procedere nei confronti della struttura ospedaliera, il tempo di prescrizione è quantificato in 10 anni dalla prestazione (art. 2946 c.c.).