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Chirurgia estetica e responsabilità del medico
Non sempre i risultati della chirurgia plastica sono quelli sperati. Può accadere, infatti, che dopo essersi sottoposti ad un intervento di lifting, lipofilling o altra operazione di chirurgia estetica si riportino dei danni che non riguardano solo l’aspetto patrimoniale ma anche le relazioni affettive e di vita sociale.
Se, a causa dell’errore medico, l’intervento non è eseguito correttamente ed il paziente subisce un aggravamento della sua condizione questi ha diritto al risarcimento danni per l’intervento sbagliato.
Per poter ottenere il risarcimento danni per responsabilità professionale medica occorre, in primo luogo, dimostrare il nesso causale tra il comportamento del medico ed i danni subiti.
In particolare, oggetto di valutazione da parte del giudice per l’accertamento della responsabilità medica deve essere non solo il rispetto o meno da parte del medico e della struttura sanitaria delle “Linee Guida e buone pratiche clinico-assistenziali” ma tutta la complessiva attività medica compiuta, anche quella relativa alla fase successiva all’intervento vero e proprio.
La chirurgia estetica: obbligazione di mezzi o di risultato?
Chi si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica il più delle volte lo fa per una finalità non propriamente curativa ma per migliorare delle imperfezioni estetiche.
A causa di tale peculiarità la giurisprudenza, con pronunce tra loro difformi, ha qualificato l’obbligazione del chirurgo plastico in alcuni casi come “di risultato” ed in altri come “obbligazione di mezzi”.
La differenza rileva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico:
- Nel primo caso bisognerà valutare la correttezza dell’intervento eseguito in base al risultato ottenuto;
- Mentre nell’obbligazione di mezzi il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato se ha agito con la diligenza professionale richiesta.
Risarcimento anche per risultati insoddisfacenti
Una pronuncia abbastanza recente del Tribunale di Roma ha stabilito che il diritto al risarcimento danni da intervento di chirurgia estetica sorge non solo in caso di danni o lesioni conseguenti all’intervento ma anche quando i risultati sono insoddisfacenti.
La valutazione circa la “soddisfazione” o meno del risultato non deve essere rimessa, però, al giudizio soggettivo del paziente, ma deve essere parametrata mettendo a confronto casi analoghi.
A tal fine sarà necessaria una perizia che, sulla base della situazione concreta del paziente che si è sottoposto all’intervento, metterà a confronto i risultati conseguiti nel caso concreto con quelli ottenuti in altri casi da soggetti che si trovavano in condizioni similari.
Se da questo giudizio comparativo dovesse emergere un risultato inferiore alla media dei casi analoghi, si potrebbe avere diritto ad un risarcimento danni da intervento chirurgico con esiti non soddisfacenti.