Violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale.

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Il delitto di cui all’art. 609 bis c.p.

Il reato di violenza sessuale.

Purtroppo i casi di violenze sessuali sono sempre frequenti e ogni anno in Italia il numero di donne stuprate è sempre più alto.

La violenza sessuale rientra fra i delitti sessuali contenuti nel Titolo XII del Codice Penale, “Delitti contro la persona”.

Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’ art 609 bis cp, secondo cui

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

L’articolo appena citato è stato aggiunto dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (legge sullo stupro). Con detta legge si è infatti affermato il principio secondo cui lo stupro è un crimine contro la persona.

L’art. 609 bis. c.p., il cui obiettivo è tutelare la libertà sessuale come attinente alla persona umana ed alla sua libertà personale, è stato successivamente modificato dalla L. n. 69/2019, la quale ha introdotto ulteriori strumenti a tutela delle donne vittime di stupro.

Vediamo adesso cos’è la violenza. La violenza, oltre a consistere nell’esercizio di una forza fisica o coazione materiale, concerne qualunque atto o fatto posto in essere dal soggetto attivo, che determina la limitazione della libertà della vittima, la quale viene costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà.

Per atti sessuali devono considerarsi quegli atti che coinvolgono la corporeità del soggetto passivo, e posti in essere con la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di un soggetto non consenziente.

La minaccia non è altro che la prospettazione di un male notevole ed ingiusto ad opera dell’autore, che consegue al rifiuto manifestato dal soggetto passivo (vittima di violenza sessuale).

Quanto al consenso, esso deve protrarsi per tutto il tempo in cui avviene l’atto sessuale e non soltanto all’inizio, affinché si integri il reato in esame. Inoltre, il consenso deve essere prestato in maniera valida e cosciente.

Per abuso di autorità si intende, invece, sia l’abuso commesso dal pubblico ufficiale, sia quello commesso dal privato, che sfrutti la propria posizione di supremazia nei confronti del soggetto passivo.

La violenza sessuale per induzione di cui al secondo comma dell’art. 609 bis c.p. avviene approfittando delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica della vittima.

Dunque, in virtù di quanto esposto, si può ben comprendere come la condotta tipica del reato di violenza sessuale è duplice: da un lato, l’art. 609 c.p. prospetta la violenza sessuale “per costrizione”, mentre, dall’altro, delinea la violenza sessuale “per induzione”.

Esistono vari tipi di violenza sessuale: lo stupro, la violenza sessuale sulle donne, la violenza sessuale su minorenni e la violenza sessuale di gruppo. Poi ancora, molto diffusi sono anche gli stupri on line.

La violenza sessuale è un reato a forma vincolata, di mera condotta e senza evento.

Il soggetto attivo e il soggetto passivo.

I soggetti del delitto di violenza sessuale.

La violenza sessuale è un reato comune: ciò significa che può essere commesso da chiunque. Dunque, il soggetto attivo del delitto in questione, cioè lo stupratore, può essere qualunque persona.

Ciò vale anche per il soggetto passivo, ossia la persona offesa dal reato, sebbene sia noto che nella maggior parte dei casi le vittime di stupro sono le donne, i bambini e le persone affette da infermità di mente.

Il dolo generico.

L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale.

Il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. è punito a titolo di dolo generico, cioè il soggetto agente deve agire con la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della sfera sessuale altrui, con la consapevolezza del dissenso della persona offesa.

Secondo la giurisprudenza, è necessaria la coscienza di tutti gli elementi essenziali del fatto, mentre sono totalmente indifferenti il movente particolare del colpevole e gli scopi che possono averne determinato il comportamento (Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 13 aprile 2000).

Quando e dove si consuma il delitto di violenza sessuale?

La consumazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p.

Il reato di violenza sessuale si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene l’atto sessuale (aggressione sessuale, stupro, penetrazione violenta, abusi sessuali, violenza carnale, rapporti sessuali violenti, ecc.).

Qualora siano stati commessi più atti sessuali, gli stessi vanno ritenuti distinti e uniti dal vincolo della continuazione, a prescindere dal fatto che il contesto di azione sia uno solo.

La pena prevista per il reato di violenza sessuale.

Le circostanze aggravanti ed attenuanti.

La pena base (pena per stupro) che l’art. 609 bis c.p. detta per il reato di violenza sessuale consiste nella reclusione da 6 a 12 anni, diminuita in misura non eccedente i due terzi nelle ipotesi di minore gravità.

Inoltre, il legislatore, con l’art. 609 ter c.p., ha introdotto delle circostanze aggravanti, cioè

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Da ciò si evince come la condanna per stupro è molto pesante, rispetto a quella prevista per altre forme di reato.

La procedibilità a querela della persona offesa.

Violenza sessuale: procedibilità.

Nella maggior parte dei casi, il delitto di violenza sessuale è procedibile a querela di parte irrevocabile, che la vittima può sporgere fino ad un anno dal fatto.

Si procede, invece, d’ufficio in talune ipotesi aggravate: ad esempio, se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Alcune importanti pronunce della Cassazione in tema di violenza sessuale.

La giurisprudenza di legittimità sulla violenza sessuale.

In moltissime occasioni la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di violenza sessuale. Di seguito, si riportano alcune  sentenze significative.

Cass. Pen., sent. n. 17676 del 29 aprile 2019:

In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Cass. Pen., sent. n. 39044 del 24 settembre 2019:

In tema di tentativo di violenza sessuale, in assenza del contatto fisico dell’imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica.

Cass. Pen., sent. n. 43423 del 23 ottobre 2019:

In tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima.

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