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In cosa consiste la truffa contrattuale?
Truffare è purtroppo all’ordine del giorno e i truffatori sono davvero tanti. Diverse sono le tipologie di truffa: ad esempio, la truffa on line, della quale sono soprattutto vittime le persone anziane, è quella di cui attualmente si sente maggiormente parlare. Anche la truffa contrattuale, che verrà analizzata in questo articolo, è abbastanza frequente, dal momento che nella frenetica società odierna i contratti vengono stipulati sempre più a distanza e sempre meno di persona.
Oltre che sul piano penale, il reato di truffa di cui all’ art 640 cp, può avere risvolti anche in ambito civile.
A tal proposito è opportuno annoverare il disposto dell’art. 1337 c.c., secondo cui:
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Tuttavia, vi sono casi in cui una delle parti contraenti induce l’altra a concludere il contratto mediante inganno. In altre parole, può accadere che uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri allo scopo di omettere o dissimulare alla controparte fatti o circostanze che, se fossero stati da quest’ultima conosciuti, l’avrebbero indotta ad astenersi dal concludere il contratto. È proprio in questo caso che si parla di truffa contrattuale.
Dunque, nel reato di truffa contrattuale, l’inganno, con cui il soggetto passivo viene “costretto” a contrarre l’accordo si sostanzia nell’artificio o nel raggiro.
- Nel concetto di artificio rientra una specifica attività diretta alla trasfigurazione della realtà, simulando un qualcosa che effettivamente non esiste.
- Il raggiro consiste invece in una menzogna volta a fare apparire come corrispondente a verità ciò che è stato dichiarato, mediante un’aggressione della psiche del destinatario.
La legge tutela il contraente, il quale viene raggirato e indotto a concludere un contratto che, altrimenti, non avrebbe voluto, attraverso l’annullamento del contratto, strumento che lo cancella come se non fosse mai esistito.
Il contratto è parimenti annullabile nel caso in cui i raggiri siano stati posti in essere da una terza persona, purché gli stessi siano noti alla parte che ne ha tratto vantaggio.
Anche in questa ipotesi, infatti, la volontà del contraente viene viziata da un inganno, seppur proveniente da un soggetto estraneo alla stipulazione del negozio.
Nel caso in cui invece i raggiri abbiano causato solo una modifica delle condizioni contrattuali, senza intaccare la volontà vera e propria di concluderlo, la parte in mala fede risponderà dei danni e il contratto non potrà essere annullato.
Nella truffa contrattuale l’azione criminosa si svolge all’interno del rapporto negoziale, a prescindere dalla natura dello stesso (locazione, compravendita, mediazione, ecc.).
L’inganno, che consiste nell’artificio o nel raggiro, si può realizzare sia in forma commissiva che omissiva.
Inoltre, detto reato si perfeziona generalmente quando si verifica il danno patrimoniale in capo al soggetto passivo e il conseguente arricchimento del soggetto agente, e non con la stipulazione del contratto.
Le tipologie di dolo nella truffa contrattuale.
In ambito civilistico, l’inganno è rilevante:
- sotto la forma del dolo determinante del consenso, cioè quello senza cui il soggetto passivo non sarebbe stato indotto alla conclusione del contratto, che si realizza quando il raggiro o l’artifizio sono stati causa decisiva e determinante della volontà contrattuale;
- sotto la forma del dolo incidente, che ricorre quando l’ingannato si sarebbe in ogni caso determinato a concludere il negozio, ma a differenti condizioni, qualora fosse stato reso edotto della circostanza sottaciuta.
Al contrario, l’ articolo 640 codice penale non fa distinzioni, nel senso che l’inganno è rilevante sia che induca ad un atto di disposizione che altrimenti non sarebbe stato compiuto, sia che induca ad un atto di disposizione altrimenti diverso.
Truffa contrattuale: la consumazione.
La truffa contrattuale è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’agente consegue la diminuzione patrimoniale del raggirato.
Ciò significa che, il reato si perfeziona quando si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’autore e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto passivo, piuttosto che nel momento in cui quest’ultimo assume, per effetto di raggiri o artifizi, l’obbligazione della dazione di un bene economico.
Vi sono comunque casi in cui la verifica del danno e la conclusione del contratto coincidono: ciò avviene ad esempio quando viene stipulato un contratto ad effetti reali (compravendita) o un contratto reale (comodato, mutuo, pegno, riporto, ecc.), in cui il negozio si conclude con la cosiddetta rei traditio.

Come difendersi in caso di truffa contrattuale?
Come già anticipato, in caso di truffa contrattuale è possibile chiedere l’annullamento del contratto, oppure il risarcimento del danno, qualora il contratto sia stato stipulato a condizioni diverse da quelle che si sarebbero volute senza il raggiro o l’artificio.
Il diritto penale dà invece la possibilità di sporgere denuncia o querela per ottenere la punizione dell’autore.
È infatti possibile che il comportamento dell’agente integri al contempo gli estremi della truffa e del dolo negoziale. In tal caso, il truffato può scegliere la tutela migliore per i propri interessi.
La truffa contrattuale rende il contratto annullabile, non nullo. Per far dichiarare l’annullamento del contratto, l’ingannato dovrà attivarsi in tribunale entro il termine di 5 anni, provando la malafede del colpevole. Se questo lasso di tempo decorre inutilmente, il diritto del truffato andrà prescritto (prescrizione contrattuale).
Per quanto concerne la tutela penale, la vittima avrà la possibilità di sporgere denuncia oppure querela.
La denuncia è l’atto con il quale un soggetto porta a conoscenza dell’autorità competente un reato perseguibile d’ufficio del quale ha avuto notizia. Generalmente la denuncia è facoltativa; ciò significa che non si è obbligati a sporgerla (fatta eccezione per alcuni reati gravi). Inoltre, la stessa può essere presentata in forma orale o scritta.
La querela differisce dalla denuncia, poiché concerne reati non procedibili d’ufficio, bensì a richiesta di parte.
La querela deve manifestare inequivocabilmente la volontà che si proceda relativamente ad un fatto previsto dalla legge come reato. Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è invece di 6 mesi per alcuni specifici reati, quali stalking e violenza sessuale.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il truffato non abbia già avviato una causa civile, questi potrà chiedere il risarcimento del danno nel corso del procedimento penale che le autorità intraprenderanno contro l’agente. Dunque, sporgendo denuncia oppure querela per truffa la vittima potrà costituirsi parte civile nel processo penale, nel senso che il danneggiato, il quale abbia subito anche un pregiudizio economico, potrà avanzare le sue pretese risarcitorie in sede penale.
Truffa contrattuale: la giurisprudenza.
In più occasioni la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di truffa contrattuale. Di seguito, si riportano alcune sentenze significative.
“In tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all’entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell’incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del “deceptus” di agire o meno in sede civile per l’annullamento del contratto” (Cass. Pen., sez. II, 25/09/2018, n. 55170).
“In tema di truffa contrattuale mediante vendita online di un bene, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del prezzo da parte dell’agente. Se si tratta di assegni, il momento rilevante per la consumazione del delitto è dunque quello dell’accredito su conto corrente, non potendo di conseguenza essere convalidato l’arresto in flagranza effettuato nel momento dei successivi prelievi di contante” (Cass. Pen., sez. II, 03/10/2019, n. 48987).
“In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo” (Cass. Pen., sez. VI, 05/03/2019, n. 13411).
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