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Cos’è lo stalking?
Hai lasciato il tuo compagno e quest’ultimo, non riuscendo a rassegnarsi, ti pedina costantemente causandoti ansia o paura, oppure ti tempesta di messaggi o telefonate insistenti? Queste e simili condotte integrano il reato di stalking o atti persecutori.
Quanto alla definizione di stalking, detto termine deriva dal verbo inglese to stalk, che significa “camminare furtivamente” o “camminare con circospezione”.
Lo stalking è disciplinato dall’ articolo 612 bis cp, il quale è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38 (legge sullo stalking).
Detto articolo stabilisce che
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Quello di cui all’art. 612 bis c.p. è un reato di evento e di danno; l’evento è di tipo psichico e consiste nel turbamento dell’equilibrio mentale di un soggetto. Inoltre, trattasi di reato abituale, ossia a condotta plurima.
Inoltre, il reato di atti persecutori si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell’abitualità del reato. Come ha affermato la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., n. 22210/2017),
Il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l’accertamento processuale, cosicchè non si configura violazione del principio del “ne bis in idem” in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia.
Sono tantissimi ogni anno i casi di stalking in Italia e dei più svariati tipi: vi è, ad esempio, lo stalking familiare, lo stalking per sms, lo stalking condominiale, ecc.
I soggetti del reato di stalking.
I soggetti del reato di stalking sono lo stalker, ossia l’autore del delitto (il cosiddetto soggetto agente) e il destinatario degli atti persecutori, ossia la vittima (il cosiddetto soggetto passivo).
È sul soggetto stalker che è opportuno soffermarsi. Quanto al significato di stalker, occorre dire che tale soggetto è il molestatore assillante, cioè colui che mette in atto una serie di condotte che consistono, a mero titolo esemplificativo, nel seguire la vittima, nell’appostarsi negli ambienti da quest’ultima frequentati, ecc.
Esistono diverse categorie di stalker:
- il risentito, che, nella maggior parte dei casi, è un ex fidanzato che vuole vendicarsi dopo la fine della relazione con la vittima; questo soggetto, spinto da risentimento, ha come scopo quello di ledere sia l’immagine della persona attraverso, ad esempio, la pubblicazione di foto o immagini osé, diffondendole nei luoghi frequentati dalla vittima, sia la persona stessa, ad esempio, aspettandola fuori casa, e sia danneggiando cose di sua proprietà;
- il respinto, ossia l’ex compagno che manifesta atteggiamenti persecutori relativamente ad un rifiuto della persona offesa;
- il bisognoso di affetto, vale a dire lo stalker che solitamente agisce nell’ambito dei rapporti professionali stretti. In questi casi, il molestatore fraintende quello che la vittima offre quale aiuto come un segno di un interesse nei suoi confronti;
- il corteggiatore incompetente, che sarebbe lo stalker che, avendo una scarsa abilità relazionale, agisce mediante comportamenti invadenti ed opprimenti;
- il predatore, cioè lo stalker che ha come unico fine quello di intrattenere rapporti sessuali con la vittima, la quale viene pedinata, inseguita e intimorita dallo stesso.
L’elemento oggettivo del reato di stalking.
Il delitto di stalking è caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie messa in atto dallo stalker.
Il legislatore ha inteso tutelare il bene giuridico dell’incolumità individuale nel caso in cui queste minacce determinino la messa in pericolo della integrità psico-fisica della vittima di stalking.
Non è necessario che si cagioni un danno alla salute sotto il profilo del cosiddetto danno biologico, essendo sufficiente il verificarsi di un’alterazione del normale equilibrio psichico-fisico del soggetto offeso.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2011, depositata in data 13 gennaio 2012, ha stabilito che il reato di persecuzione va qualificato come fattispecie causale, caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali deve essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice ed anche idoneo ad integrare il reato.
L’elemento soggettivo del reato di stalking.
Il delitto di atti persecutori o stalking è punito a titolo di dolo generico, che, come ha affermato la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 28340/2019),
Consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione delle serie degli episodi.
Reato di stalking e procedibilità.
Vediamo adesso come difendersi da uno stalker.
Il nuovo reato di stalking è punito a querela della persona offesa, con termine di sei mesi per la proposizione della querela.
Per denunciare uno stalker, la persona offesa dovrà recarsi presso uno degli uffici delle forze dell’ordine; le denunce per stalking devono contenere la descrizione del fatto in maniera dettagliata e ad esse vanno allegate le prove, quando in possesso, come, ad esempio, screenshot di messaggi o fotografie.
Dopo la denuncia partiranno le indagini preliminari utili a raccogliere informazioni sulla colpevolezza dell’ accusato di stalking.
Ma in caso di denuncia per stalking cosa si rischia? Come già visto, il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L’articolo 612 bis prevede anche delle circostanze aggravanti quando il reato è commesso:
- nei confronti del congiunge, anche separato o divorziato;
- nei confronti di persona con la quale si ha o si ha avuto un legame affettivo;
- attraverso strumenti informatici o telematici.
In tali ipotesi la pena sarà aumentata fino a un terzo. L’incremento è invece della metà nel caso in cui il reato è commesso verso persone svantaggiate, donne in gravidanza e disabili, minori.
Tuttavia, per difendersi dallo stalking, prima di agire mediante denuncia è possibile diffidare una persona a non avvicinarsi.
Quanto alla remissione della querela, essa:
- può essere unicamente processuale;
- non è consentita, e, dunque, la querela è irrevocabile, nell’ipotesi in cui il fatto è stato commesso attraverso minacce reiterate nei modi di cui al comma 2 dell’art. 612, vale a dire nei casi di minaccia aggravata dalle modalità di cui all’art. 339 c.p.
Tuttavia, il delitto in questione è procedibile d’ufficio in alcuni specifici casi, e cioè:
- qualora il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- se il fatto è connesso con un altro reato per il quale si deve procedere d’ufficio.
Un altro caso di procedibilità d’ufficio è quello previsto nei confronti della persona che sia stata ammonita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009.
Secondo detta disposizione, fino a quando non viene proposta querela per il delitto di atti persecutori, le vittime di stalking hanno la facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti del soggetto agente.