Indice
Denuncia e querela: differenze.
Sei stata vittima di atti persecutori da parte del tuo ex compagno, ti sei presentata alle forze dell’ordine per sporgere denuncia, ma adesso, un po’ perché temi di affrontare un processo, un po’ perché il tuo scopo era solo quello di allontanarlo, ti sei pentita e vuoi sapere se puoi ritirare la denuncia? In questo articolo troverai sicuramente la risposta al tuo interrogativo.
Dal momento che con la denuncia viene segnalato un illecito perseguibile d’ufficio, non può essere mai ritirata dopo essere stata sporta. Diversamente funziona con la querela: poiché, infatti, in questa seconda ipotesi la segnalazione del reato viene fatta dalla persona offesa, quest’ultima ha la facoltà di ritirarla oppure di rinunciarvi.
La denuncia è quell’atto con cui chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio lo comunica ad un ufficiale di polizia giudiziaria o al pubblico ministero.
Un elenco esemplificativo di reati perseguibili d’ufficio è il seguente:
- estorsione;
- lesione personale, superiore ai 20 giorni o gravissima;
- maltrattamenti in famiglia;
- minaccia grave o fatta con armi;
- omicidio;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- stalking verso un minore o di una persona con disabilità;
- violenza privata;
- violenza sessuale, in casi espressamente previsti dal codice (ad esempio, violenza sessuale commessa nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici o dal genitore, dal convivente, dal tutore, o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia).
La denuncia può essere presentata in forma scritta oppure orale e, oltre a contenere l’esposizione dei fatti, deve essere sottoscritta dal soggetto che la sporge o dal suo legale.
Tale atto è facoltativo, ma diviene obbligatorio in determinati casi previsti dalla legge:
- qualora si venga a conoscenza di un reato contro lo Stato;
- qualora ci si accorga di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
- qualora si riceva denaro sospetto ovvero si acquistino oggetti di dubbia origine;
- qualora si venga a conoscenza di depositi di materie esplodenti oppure si rinvenga qualsiasi esplosivo se si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo;
- qualora rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
La querela è, invece, l’atto con il quale la vittima di un reato esprime la volontà che si proceda per punire l’autore dell’illecito.
I reati perseguibili a querela di parte sono quelli punibili dallo Stato soltanto previa segnalazione (querela) della vittima.
Sono, ad esempio, punibili a querela della persona offesa i seguenti reati:
- furto
- lesione personale lieve
- minaccia;
- molestia o disturbo alle persone
- percosse.
La querela deve contenere la descrizione del fatto, nonché la volontà del querelante che si proceda relativamente al fatto e se ne punisca il colpevole.
Essa deve essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto-reato;
- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale.
Come avviene l’archiviazione della querela?
Come già anticipato, la querela precedentemente proposta può essere ritirata, fatta eccezione per caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. La revoca della querela è detta remissione.
Per l’archiviazione della querela occorre che la remissione venga accettata dal querelato, il quale, se innocente, potrebbe, invece, avere interesse a dimostrare con il processo di essere totalmente estraneo al reato.
La remissione non produce effetto nel caso in cui il querelato l’abbia espressamente o tacitamente ricusata.
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. Nel caso in cui, però, la querela sia stata proposta da più persone, il reato non si estingue in assenza della remissione di tutti i querelanti.
La remissione può essere processuale o extraprocessuale. Quest’ultima può essere espressa o tacita. La remissione è tacita se il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Inoltre, la remissione può intervenire soltanto prima della condanna, tranne i casi per i quali la legge disponga altrimenti, ed, inoltre, non può essere sottoposta a termini o a condizioni.
Quanto, invece, alla rinuncia alla querela, a differenza della remissione, essa esclude la presentazione della querela; ciò significa che la vittima, prima della scadenza dei 3 mesi dalla scoperta del reato, può dichiarare di non volere querelare il colpevole.
La rinuncia espressa alla querela può essere fatta personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale mediante dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o ad un suo rappresentante. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, dopo aver verificato l’identità del rinunciante, redigono verbale. Quest’ultimo non produce effetti se non viene sottoscritto dal dichiarante.
Infine, non produce effetti la rinuncia sottoposta a termini o a condizioni.