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Cos’è la denuncia?
Con i termini denuncia e querela non si suole indicare la stessa cosa. Difatti, sebbene i due atti sembrino simili, fra denuncia e querela intercorrono delle specifiche differenze. Per comprendere queste ultime, occorre sicuramente spiegare cosa si intende per denuncia e querela e come funzionano i due istituti.
Per quanto concerne la denuncia, essa non è altro che quell’atto con il quale si comunica all’autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o uffici della Procura della Repubblica) un reato perseguibile d’ufficio.
Ma come fare una denuncia? Innanzitutto occorre specificare che la denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto. In quest’ultimo caso, essa:
- deve essere sottoscritta da chi la presenta;
- deve presentare una chiara esposizione dei fatti;
- deve contenere le generalità di chi ha commesso il reato (soggetto agente);
- deve indicare le generalità dei testimoni, nonché le prove a conoscenza.
Inoltre, le denunce possono essere presentate da chiunque e possono riguardare fatti di cui si è vittima oppure fatti di cui si è stati testimoni soltanto.
Se a sporgere denuncia è il privato cittadino, quest’ultimo può denunciare fatti di reato, eccetto casi eccezionali. Anche se la denuncia non è obbligatoria, l’obbligo di sporgerla scatta nelle seguenti tre ipotesi:
- quando il soggetto abbia ricevuto cose delle quali si sa che provengono da altro reato;
- nel caso in cui la persona abbia subito un furto di armi ovvero di esplosivi;
- nel caso in cui il soggetto abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Quanto invece al termine, occorre precisare che la denuncia va presentata all’autorità giudiziaria dopo l’evento lesivo oppure dal momento della conoscenza del fatto di reato, senza alcun limite di tempo.
A seguito della denuncia penale, la Polizia Giudiziaria darà luogo alle indagini allo scopo di accertare i fatti denunciati. Il soggetto che ha presentato la denuncia potrebbe essere chiamato a testimoniare dinanzi al Giudice. Se il soggetto che ha presentato la denuncia è anche vittima del reato, potrà costituirsi parte civile nel processo penale per domandare il risarcimento del danno.
Cos'è la querela?
La querela è quell’atto mediante cui il destinatario del reato, di persona o attraverso procuratore speciale, porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria la propria volontà che l’autore del reato sia perseguito penalmente e che venga accertata la sua condotta. Ciò significa che con la querela non si comunica soltanto la notizia di reato, bensì viene chiesto espressamente che si proceda nei confronti dell’agente.
La querela penale può essere presentata esclusivamente dalla persona offesa dal reato oppure, in caso di morte o incapacità di quest’ultima, dai suoi eredi legittimi.
La persona offesa dal reato non è soltanto la vittima del delitto, ma anche la persona titolare del bene che è stato leso. La persona offesa, infatti, differisce da quello che è il danneggiato dal reato. Quest’ultimo è soltanto colui che subisce il danno, ma non è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.
A differenza della persona offesa, il danneggiato dal reato non ha diritto di querela; nonostante ciò, ha la facoltà di presentare una denuncia esclusivamente per i reati perseguibili d’ufficio. Generalmente questa distinzione non è rilevante, dal momento che solitamente la persona offesa dal reato e il danneggiato coincidono.
La querela, oltre ai requisiti richiesti per la denuncia, deve contenere la manifestazione della volontà che chi ha commesso il reato venga sottoposto ad indagini giudiziarie. La querela è infatti una condizione di procedibilità per tutti quei reati che possono essere perseguiti soltanto se viene presentato questo specifico atto.
Ciò vuol dire che, alcuni reati comuni, quali le lesioni colpose a seguito di sinistro stradale, non potranno essere accertati se manca la querela.
Ad esempio, se sei stato vittima di un sinistro stradale, a causa del quale hai subito una lesione che ti ha provocato una malattia di trenta giorni e vuoi che il colpevole venga perseguito penalmente, dovrai per forza querelare quest’ultimo. Se presenti una denuncia, il procedimento penale non avrà luogo per mancanza di formale querela.
Per quanto concerne invece i reati perseguibili d’ufficio, ossia quelli per i quali non occorre presentare la querela, ma la semplice denuncia, in tal caso il procedimento penale farà il suo corso anche in mancanza di querela.
Quanto al termine querela, è opportuno sottolineare che il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è invece di 6 mesi per alcuni reati, come quello di violenza sessuale.
Anche la querela comporta l’apertura di un procedimento penale e chi l’ha sporta potrà sempre essere sentito dall’Autorità Giudiziaria come testimone dei fatti.
Denuncia e querela: quali differenze?
In virtù di quanto esposto, che differenza passa tra denuncia e querela? La differenza tra querela e denuncia può essere così sintetizzata:
- denuncia: può essere sporta, in qualunque momento, da chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio. Può essere presentata in forma orale o scritta. Mentre la denuncia è facoltativa per i privati cittadini, essa è invece obbligatoria per i pubblici ufficiali che apprendono il reato nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni. Una volta presentata, la denuncia non può essere ritirata;
- querela: deve essere presentata esclusivamente dalla persona offesa dal reato, la quale manifesta di volere la punizione dell’agente (querelato). La querela concerne i reati non perseguibili d’ufficio ed è soggetta ad un termine di decadenza: essa infatti deve essere presentata entro 3 mesi da quando si ha conoscenza della notizia di reato o, per specifici reati, entro il termine di 6 mesi. La persona può ritirare la querela e, in tal caso, il reato si estingue.
Diverso dalla denuncia e dalla querela è poi l’esposto, vale a dire una segnalazione che può essere presentata alle forze dell’ordine da qualunque persona che sia coinvolta in una controversia. L’esposto obbliga gli agenti ad intervenire sul posto: se la lite si risolve, essi dovranno redigere un apposito verbale; se, al contrario, ravvisano la sussistenza di un reato, sono tenuti a darne immediatamente notizia alla Procura (in caso di reato procedibile d’ufficio), oppure la persona offesa potrà presentare una denuncia/querela (in caso di reato procedibile a querela di parte). L’esposto deve essere sempre presentato per iscritto, anche in forma anonima.