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Cos’è il principio della bigenitorialità?
Non sono rari i casi in cui, qualora intervenga una separazione o un divorzio fra coniugi, l’ex moglie impedisca, magari in accordo con il nuovo partner, all’ex marito di vedere i figli per un qualche motivo, come gelosia o vecchi rancori.
Detti comportamenti danneggiano in primo luogo il minore, al quale vengono negati gli incontri con il genitore non affidatario, ma anche quest’ultimo, diventa sofferente per tale mancanza.
Solitamente quando un rapporto coniugale finisce e ci sono figli minori, d’intesa fra i due genitori o per provvedimento del giudice, viene stabilito che la prole continui ad abitare con la madre, sebbene l’affidamento sia condiviso.
Dunque, nella maggioranza dei casi, è il padre ad essere pregiudicato nel suo diritto di poter vedere i figli nei giorni e negli orari appositamente stabiliti per tali incontri.
È doveroso specificare che il diritto di visita del genitore non affidatario è in primo luogo stabilito nell’interesse della prole a mantenere rapporti con entrambi i genitori anche dopo la fine della loro unione. Ciò significa che al genitore non affidatario, o comunque presso il quale i figli non abitano, deve essere sempre riconosciuto il diritto di poter proseguire il rapporto affettivo con gli stessi.
Dunque, il padre, indipendentemente dal regime di affidamento stabilito, ha il diritto di continuare a sostenere i figli nel loro lungo percorso di crescita, non soltanto da un punto di vista materiale (quando è prevista la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento), ma anche da un punto di vista morale: la possibilità di visita rappresenta, infatti, un modo indispensabile per mantenere tale presenza anche dopo la separazione dal coniuge.
Allontanare i figli dall’altro genitore lede il cosiddetto diritto alla bigenitorialità.
Il principio della bigenitorialità, in caso di separazione e/o di divorzio dei coniugi, muta nel dovere del giudice di preferire sempre l’affido condiviso della prole piuttosto che l’affido esclusivo.
La prole ha, infatti, il diritto a mantenere un rapporto stabile e tendenzialmente paritetico con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi ultimi siano separati o divorziati.
La bigenitorialità, concetto introdotto dalla L. n. 54 del 2006, non implica assolutamente che si trascorra uguale tempo con tutti e due i genitori, bensì vuol dire partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza dei figli, così da creare un rapporto equilibrato che non subisca in alcun modo gli effetti negativi della separazione.
Cosa rischia la madre che ostacola gli incontri dei figli con l’ex coniuge?
In tutti i casi in cui la madre decida di non far vedere i figli all’ex marito, la stessa rischia sia di perdere l’affidamento condiviso della prole, sia di pagare all’ex coniuge il risarcimento del danno.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6790 del 7 aprile 2016.
Impedire gli incontri con l’altro genitore può, infatti, costituire un serio pregiudizio per la crescita equilibrata e serena dei figli, perciò, nell’interesse di questi ultimi, il giudice dispone l’affidamento esclusivo dei bambini al genitore non colpevole.
Inoltre, secondo il Tribunale Supremo, poiché al genitore, al quale non viene consentito di vedere i figli e trascorrere tutto il tempo che gli spetta con loro, viene arrecato un patimento morale, questi ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’ex coniuge.
Quello di cui parla la giurisprudenza di legittimità è il cosiddetto danno non patrimoniale, il quale, dal momento che, per sua natura, non può essere determinato nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice in via equitativa.

Scarica la sentenza della Cassazione n. 6790 del 7 aprile 2016.
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Impedimento a incontrare la prole: come agire?
Impedire al genitore non affidatario di incontrare i figli e partecipare al loro percorso di crescita costituisce un illecito punito sia in ambito civile sia in ambito penale.
Affinché tali comportamenti configurino un illecito occorre che gli impedimenti in questione non siano episodici e non giustificati da un motivo valido.
La principale tutela in caso di violazione del diritto di visita del genitore alla prole è sicuramente quella penale, dal momento che viene violato un ordine del giudice, stabilito nel provvedimento di separazione o di divorzio, in ordine all’affidamento dei figli minori.
Da ciò si evince, dunque, che impedire al genitore di incontrare i figli costituisce reato, in quanto la condotta ostruzionistica e ripetuta nel tempo, volta ad impedire le visite del padre ai figli, lede il diritto del genitore a mantenere il rapporto con essi.
Tale condotta consiste nell’eludere, con qualunque mezzo, il contenuto del provvedimento del giudice concernente le modalità nelle quali deve estrinsecarsi il diritto di visita.
In tali casi, si può sporgere querela contro l’ex moglie, così da avviare il procedimento penale e, una volta accertato il reato, si potrà ottenere il risarcimento del danno.
Per quanto concerne, invece, la tutela in ambito civile, se l’ex coniuge ostacola gli incontri dei figli con il padre, si può agire facendo ricorso al giudice con il quale viene chiesta l’emanazione di un provvedimento che faccia cessare tale indebito comportamento che, oltre a costituire una grave inadempienza, reca pregiudizio alla prole.
Inoltre, nei casi più gravi, è possibile anche domandare al giudice stesso la modifica del regime di affidamento: difatti, qualora la madre neghi costantemente al padre la possibilità di vedere i bambini, la stessa potrà vedersi revocare dal Tribunale l’affidamento dei minori e disporre che gli stessi vadano a vivere con il papà.
Nel caso in cui la madre non rispetti l’ordine del giudice con l’indicazione dei giorni e degli orari entro i quali il padre può incontrare i figli, la stessa è tenuta a pagargli un ulteriore risarcimento per ciascun giorno di violazione.
Trattasi di una sorta di penale che consiste in un risarcimento giornaliero per l’ex moglie che continui nell’atteggiamento di impedire all’ex coniuge di incontrare e partecipare al percorso di crescita dei figli.