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Profili generali della riduzione di capitale sociale.
Una delle operazioni più rilevanti per la vita di una società è la riduzione del capitale sociale.
Per le società di capitali l’operazione in oggetto comporta delle conseguenze diverse, anche sul piano della procedura da seguire, a seconda del tipo di riduzione posta in essere.
La riduzione di capitale, infatti, può essere di due tipi:
- Reale (o volontaria);
- Nominale (o per perdite).
Nella riduzione reale la società riduce volontariamente il suo capitale con una corrispondente riduzione del patrimonio sociale; si ha, dunque, una reale diminuzione del patrimonio della società che può essere determinata dalle più varie ragioni (ad esempio perché questo è esuberante rispetto alle esigenze della società).
Nella riduzione nominale, invece, non c’è una diminuzione effettiva del patrimonio sociale ma ci si limita ad adeguare la cifra nominale del capitale all’effettivo patrimonio che, per perdite, di fatto si è già ridotto.
Nella riduzione reale la parte di capitale ridotta viene quindi restituita ai soci (anche sotto forma di liberazione dagli obblighi di versamento ancora dovuti) per cui la riduzione è “reale” cioè effettiva.
Nella riduzione per perdite, invece, la società di fatto ha già subito la diminuzione patrimoniale per cui non vi è alcun importo da restituire ai soci. La riduzione è, quindi, solo “nominale” perché effettivamente è già avvenuta.
La riduzione volontaria del capitale sociale.
La riduzione volontaria del capitale sociale è disciplinata per le spa dall’art. 2445 c.c. e per le srl dall’art. 2482 c.c.
La riduzione può avvenire sia con la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia con il rimborso di capitale ai soci.
Un’altra modalità non espressamente prevista dal codice, ma comunemente ammessa, è anche quella della riduzione mediante passaggio di capitale a riserva.
Si tratta, in sostanza, dell’ipotesi inversa dell’aumento gratuito di capitale che avviene, appunto, col passaggio di riserve disponibili a capitale.
Nelle SPA l’art. 2445 c.c. prevede che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione; la stessa condizione non è, invece, prevista in tema di srl e, come evidenziato dalla Massima n. 35 del Consiglio Notarile di Milano, ciò significa che nelle srl “la riduzione effettiva del capitale può essere deliberata senza indicarne motivazioni e fini.”
L’esecuzione della delibera di riduzione, sia nelle spa che nelle srl, può avvenire solo dopo 90 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
Durante tale termine i creditori sociali anteriori alla detta iscrizione possono fare opposizione innanzi al Tribunale il quale può, comunque, autorizzare l’operazione di riduzione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia.
In sostanza, decorso il termine di 90 giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese può accadere che:
- Nessun creditore ha presentato opposizione, per cui la delibera può essere eseguita, depositando nel Registro delle Imprese apposita comunicazione da parte dell’amministratore della società;
- I creditori sociali hanno presentato opposizione, per cui bisognerà attendere l’esito del relativo giudizio per poter eseguire la delibera;
- I creditori sociali hanno presentato opposizione ma il Tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società ha prestato idonea garanzia, in questo caso si potrà comunque eseguire la delibera di riduzione.