Vacanza rovinata per problemi con banca

Una spiaggia in lontananza ed il mare che si infrange contro gli scogli.

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Danno da vacanza rovinata: definizione e disciplina generale

Il danno da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio, anche psicologico, che si subisce per causa altrui durante un periodo che doveva essere destinato alla vacanza, e quindi al riposo. 

Il d.lgs n. 79/2011, come modificato dal D.lgs n. 62/2018, prevede una tutela specifica per il turista nei confronti dei tour operators ed agenzie di viaggio in caso di danni dovuti all’inadempimento di quanto previsto nei pacchetti turistici.

In particolare, l’art. 46 del predetto Codice del Turismo stabilisce che: 

Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Il danno da vacanza rovinata tiene conto non solo del pregiudizio economico che subisce il viaggiatore per colpa non sua ma anche dello stress psicofisico cui è sottoposto in conseguenza delle vacanze rovinate.

Disservizi bancari durante il viaggio: risarcimento danni

La disciplina innanzi prevista di cui al D.lgs n. 79/2011 attiene nello specifico ai danni subiti dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che hanno formato oggetto di pacchetti turistici.

È possibile, comunque, che la vacanza venga rovinata, senza colpa del viaggiatore, per le ragioni più varie che possono dipendere da responsabilità di altri.

È il caso, ad esempio, dei disservizi della Banca per il mancato funzionamento di carte di credito o bancomat. 

Il blocco improvviso del bancomat o della carta di credito, o comunque un malfunzionamento tale da impedire di poter utilizzare dette carte per i nostri acquisti, può creare al viaggiatore dei dei forti disagi e danni, in quanto lo stesso è costretto a fare file allo sportello per prelevare il contante, pagare commissioni per avere la disponibilità di denaro contante ecc…

Una soluzione a disposizione del cliente della Banca per i casi sopra indicati è quella del reclamo scritto al proprio Istituto Bancario.

Nel reclamo si deve indicare in maniera chiara qual è il disservizio di cui si ritiene responsabile la Banca allegando tutta la documentazione che può essere utile a tal fine.

La Banca ha 60 giorni di tempo per rispondere al reclamo; trascorso detto termine il cliente può ricorrere all’Arbitrato Bancario.

Il ricorso all’ABF deve essere inviato entro 12 mesi dal reclamo secondo il modulo presente sul sito dell’arbitrato bancario finanziario, previo pagamento di un’esigua somma, pari a 20 euro, a favore della Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorso, se in formato cartaceo, può essere presentato a mezzo raccomandata A/R o pec alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia.

Registrandosi al portale dell’ABF è possibile inviare il ricorso direttamente in via telematica compilando tutti i riquadri richiesti.

La Banca, alla quale deve essere inviata copia del ricorso, ha 45 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Nei successivi 90 giorni l’ABF decide sul ricorso e la Segreteria invia alle parti entro 30 giorni la decisione che deve essere motivata.

Se il ricorso viene accolto la Banca deve ottemperare a quanto indicato nella decisione dell’ABF entro 30 giorni.

Se il ricorso viene respinto il cliente può sempre far valere le sue ragioni in sede di giudizio.

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