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I casi di impignorabilità della pensione.
Una società di recupero crediti ti chiede di pagare un debito e tu ti stai domandando se la tua pensione sia pignorabile o se, invece, tu possa godere di specifici benefici? In questo articolo, dove sarà esaminato in maniera dettagliata l’argomento della riscossione crediti, troverai tutte le informazioni che stai cercando.
Quello del recupero dei crediti è una questione sempre attuale che gli studi legali si trovano ad affrontare molto spesso.
Come è noto, il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il suo patrimonio, sia presente che futuro. La legge però riconosce alcuni limiti in favore delle categorie più deboli, come, ad esempio, gli anziani, che, in certi casi, possono evitare il pignoramento della pensione.
Difatti, non tutte le pensioni sono pignorabili. Al riguardo, l’art. 545 c.p.c. dispone che i sussidi per le persone povere comprese nell’elenco dei poveri non sono pignorabili. Dunque, non è soggetto a pignoramento l’assegno sociale previsto per le persone con almeno 67 anni di età.
Poi ancora non è pignorabile la pensione di invalidità civile, come pure l’assegno di accompagnamento.
La pensione di invalidità e quella di inabilità sono pignorabili, anche se nei limiti fissati, di volta in volta, dal giudice, tenendo conto delle esigenze del debitore.
In tutte le altre ipotesi, la pensione è pignorabile entro, però, specifici limiti che variano non soltanto a seconda del tipo di creditore, ma anche in base all’entità dell’assegno dell’INPS.
A seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale, non sussiste più l’impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte (Cass. Civ., sent. n. 963/2007).
In che modo avviene il pignoramento della pensione?
Il pignoramento della pensione può avvenire in due modi:
- pignoramento in capo all’INPS: ciò significa che l’assegno pensionistico viene pignorato ancor prima che venga accreditato all’avente diritto. L’atto di pignoramento viene notificato sia all’ente di previdenza che al debitore. Da quel momento in avanti, alla pensione viene sottratto un importo che varia da 1/10 a 1/5. La trattenuta viene fatta dall’INPS, che provvede poi a versarla al creditore. Il versamento viene effettuato soltanto a seguito di una udienza dinanzi al giudice durante la quale il debitore può comparire presentando eventuali opposizioni;
- pignoramento in capo all’istituto di credito: cioè l’atto di pignoramento viene notificato presso la banca ove il pensionato riceve l’accredito della pensione. È l’istituto di credito che fa la trattenuta e successivamente, previa autorizzazione del giudice, la versa al creditore procedente.
I limiti entro i quali è possibile pignorare la pensione.
Come già anticipato, vi sono dei limiti al pignoramento della pensione che variano a seconda che il creditore sia un soggetto privato oppure lo Stato.
Se il creditore è un soggetto privato (ad esempio, un istituto di credito), il pignoramento è soggetto ai seguenti limiti.
Pignoramento in capo all’INPS. Qualora il pignoramento venga eseguito direttamente all’INPS, è possibile il pignoramento di 1/5 del netto della pensione mensile, detratto però quello che è il limite vitale, il quale è pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Poiché attualmente l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro, il limite del pignoramento della pensione è pari a 689,74 euro. Ciò vuol dire che, se la pensione è inferiore a 689,74 euro, al debitore non potrà essere mai fatto un pignoramento. Se, al contrario, è superiore a questo importo, sarà pignorabile soltanto il quinto dell’eccedenza rispetto a 689,74 euro.
Pignoramento in capo alla banca. Se il pignoramento viene eseguito da un istituto di credito, vigono regole diverse. In primo luogo, le somme già depositate sul conto anteriormente all’arrivo dell’atto di pignoramento possono essere pignorate esclusivamente per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, vale a dire 459,83×3 = 1.379,49 euro. Per quanto concerne, invece, le mensilità della pensione che saranno erogate nei mesi seguenti alla notifica del pignoramento, e fino alla completa estinzione del debito, valgono i limiti al pignoramento della pensione fatti dall’INPS, cioè la banca tratterrà 1/5 su ogni mensilità. Dunque, in tal caso non trova applicazione la limitazione del minimo vitale, che vale soltanto nell’ipotesi in cui il pignoramento viene fatto dall’INPS.
Qualora, invece, il creditore sia l’Agenzia Entrate Riscossione, ai limiti appena esposti si aggiunge quello basato sull’entità della pensione. L’importo pignorabile, che nei crediti privati è pari a massimo 1/5 della pensione, si riduce infatti ulteriormente se il debito dipende da una cartella esattoriale. Più nello specifico:
- per pensioni fino a 2.500 euro mensili, il limite pignorabile della mensilità della pensione è pari a 1/10;
- per pensioni fra 2.501 euro e 5.000 mensili, il limite pignorabile della mensilità della pensione è, invece, pari a 1/7;
- per pensioni da 5.001 euro mensili in su, il limite pignorabile della mensilità della pensione equivale a 1/5.

In che modo è possibile evitare il pignoramento della pensione?
Esistono due sistemi che consentono di evitare il pignoramento della pensione. Essi sono: il prelievo dal conto bancario e la simulazione di un precedente pignoramento firmando assegni o cambiali.
Quanto al primo sistema, qualora il pignoramento venga eseguito dalla banca, è possibile effettuare un prelievo prima della notifica dell’atto di pignoramento per ripristinare la provvista al di sotto del limite del triplo dell’assegno sociale. Sotto questo tetto, infatti, il creditore non può ricavare la somma che vanta nei confronti del debitore dai risparmi accumulati in passato da quest’ultimo, ed, inoltre, il prelievo è irrevocabile. Tuttavia, rimarrà il pignoramento sul quinto delle successive mensilità.
Un ulteriore metodo utilizzato da alcune persone allo scopo di evitare il pignoramento della pensione consiste nella simulazione di un precedente pignoramento con una persona connivente. In realtà, trattasi di un illecito che, sebbene non penalmente perseguibile, può essere soggetto ad un’azione revocatoria. Il sistema in questione funziona nel seguente modo: il debitore firma delle cambiali o degli assegni a un familiare o ad un amico, che, a fronte di ciò, esegue un pignoramento sul suo conto corrente cosicché, quando arriverà il creditore, la pensione risulterà già pignorata. Difatti, il creditore dovrà, per così dire, “accodarsi” al precedente pignoramento e aspettare la sua estinzione, con la conseguenza che, più il credito simulato è alto, tanto minore sarà la possibilità per il creditore “effettivo” di recuperare crediti che vanta nei confronti del debitore. Tuttavia, questo metodo ha effetto soltanto se i due crediti sono della stessa natura.
La procedura del recupero crediti.
Le principali fasi del recupero crediti sono le seguenti:
- ricorso per decreto ingiuntivo. Esso da il via ad una breve procedura all’esito della quale viene appunto emesso il decreto ingiuntivo, il quale costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale;
- atto di precetto. Esso rappresenta l’intimazione di pagamento al debitore basata su un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale;
- esecuzione/pignoramento:
- presso terzi. Si tratta di una procedura esecutiva avente lo scopo di dare soddisfazione al credito attraverso l’assegnazione di crediti principalmente pecuniari vantati dal debitore verso terze persone;
- mobiliare. Trattasi di una procedura esecutiva volta a soddisfare il credito attraverso la vendita o l’assegnazione di beni mobili;
- immobiliare. È una procedura esecutiva volta a dare soddisfazione al credito attraverso la vendita o l’assegnazione di beni immobili.