Diritti di uso ed abitazione del coniuge superstite

Diritti di uso ed abitazione del coniuge superstite.

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Diritti successori del coniuge superstite.

Tra i successibili ex lege l’art. 565 c.c. ricomprende, in primo luogo, il coniuge superstite al quale è riservata una quota del patrimonio ereditario.

In particolare, il secondo comma dell’art 540 c.c. stabilisce che:

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Scopo della norma è garantire al coniuge superstite una doppia tutela, sia da punto di vista morale che materiale.

Dal punto di vista morale il diritto di abitazione/uso consente al coniuge superstite di mantenere lo stile di vita ed abitudini di cui godeva prima della morte del coniuge defunto; dal punto di vista materiale il coniuge sopravvissuto può, inoltre, così continuare a disporre per tutta la durata della sua vita di un alloggio in cui vivere.

Tale specifica ratio giustificherebbe l’inapplicabilità dei limiti previsti dall’art.1022 c.c. in tema di diritto di abitazione costituito con atto inter vivos. Non essendo, infatti, i diritti di cui all’art 540 c.c. riconosciuti per soddisfare esigenze abitative del beneficiario, non sarebbe richiesto in capo a costui uno stato di bisogno; pertanto, il coniuge superstite godrebbe del diritto di abitazione anche qualora disponga di un altro alloggio o residenza.

Qual è il contenuto dei diritti di uso e abitazione?

I diritti di cui all’art 540, secondo comma, c.c. attribuiscono al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare nonché il diritto di uso sui mobili che la corredano.

Occorre precisare, innanzi tutto, che con il termine casa familiare il legislatore intende riferirsi al luogo in cui i coniugi hanno fissato di comune accordo l’indirizzo della vita familiare, come richiesto dall’art 144 c.c.

Per quanto riguarda i mobili che la corredano essi hanno ad oggetto tutto ciò che vi si trova e che sia funzionale all’abitabilità della casa quali ad esempio mobilio, suppellettili ecc

Da tale nozione andrebbe, pertanto, escluso tutto quant’altro, pur trovandosi nell’abitazione familiare al momento dell’apertura della successione, non abbia tale funzione ma assolva piuttosto ad una funzione di investimento (es. valori rinvenuti nella cassaforte di casa).

Diritti di uso e abitazione nella successione legittima e necessaria.

I diritti di cui all’art. 540 c.c. sorgono anche in caso di successione ex lege?

Pur essendo la norma espressamente prevista per il caso di successione necessaria, unanimamente si ritiene che i diritti in oggetto siano riconosciuti anche al coniuge superstite che venga alla successione per legge.

In entrambi i casi si tratta di legati ex lege ma, mentre nella successione necessaria è pacifico che tali diritti costituiscano un’aggiunta rispetto alla quota di riserva spettante al coniuge superstite, altrettanto non si può dire nella successione legittima.

Il contrasto sorto in merito è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 4847/2013 che ha riconosciuto che i diritti di cui all’art. 540, 2 comma c.c.

spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria ma anche ove si apra una successione legittima in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c.

Trattandosi di legato ex lege esso sorge automaticamente in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione per cui, secondo una tesi dottrinaria, anche se il coniuge defunto abbia attribuito per testamento tali diritti a favore di soggetti terzi il coniuge superstite potrà rivendicare l’acquisto ipso iure senza necessità di ricorrere all’azione di riduzione.

Condizioni e limiti dei diritti ex art. 540 c.c.

Condizione per usufruire di tali diritti è che la casa” deve essere quella adibita dai coniugi a loro residenza familiare e che questa sia di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi.

Quindi una casa, benché adibita a residenza familiare, ma di proprietà di un terzo non potrà essere oggetto dei diritti di cui all’art 540, secondo comma c.c. Allo stesso modo, se l’immobile era in comproprietà del de cuius non con il coniuge ma con un terzo, il diritto di abitazione ex art 540 c.c.sarà limitato alla quota del coniuge comproprietario, se l’immobile è materialmente divisibile, ma se a causa dell’indivisibilità l’immobile viene assegnato per intero all’altro comproprietario allora non vi sarà spazio per il diritto reale di abitazione del coniuge superstite (il quale avrà, al più, diritto ad un equivalente monetario).

Alla fattispecie in esame, inoltre, sarebbe applicabile, secondo la dottrina prevalente, il divieto di cessione del diritto di uso e abitazione previsto dall’art. 1024 c.c. con la differenza che, nel caso di diritto di abitazione successorio,  il divieto non avrebbe carattere di ordine pubblico per cui esso sarebbe derogabile (e quindi cedibile) col consenso del titolare del diritto di proprietà.

I diritti in esame non spetterebbero al coniuge separato (anche senza addebito), in quanto non essendovi più a causa della separazione un immobile adibito a residenza della famiglia non vi sarebbe più il presupposto oggettivo per l’attribuzione del diritto.

Appare evidente da queste brevi note che preoccupazione del legislatore è quella di garantire una forma di tutela della famiglia anche dopo la sua naturale conclusione attribuendo al coniuge superstite diritti ulteriori, riconosciutigli proprio in nome di tale esigenza, sia pure con precise limitazioni e condizioni.

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