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La ricerca telematica dei beni di proprietà del debitore.
Rintracciare il debitore e i beni di sua proprietà non è un’impresa semplice; è proprio per questo motivo che il più delle volte i creditori pensano sia meglio rinunciare ad azionare o a seguitare il recupero coattivo dei loro crediti, scoraggiati dalle difficoltà che si incontrano nell’individuazione dei beni di proprietà dei propri debitori per avviare un pignoramento giudiziario.
Per questo motivo, sono in molti a decidere di intraprendere delle vere e proprie indagini investigative affidandosi a delle agenzie specializzate nel settore per avere in mano qualche informazione in più, specie in caso di “debitore irreperibile”.
I servizi che consentono di rintracciare il debitore insolvente sono quei servizi volti a ricercare tutte quelle persone che intendono rendersi irreperibili, nascondendo la loro attuale residenza o il loro vero domicilio. Tali servizi, dunque, sono particolarmente utili, in quanto consentono di scoprire residenza o il domicilio del debitore allo scopo di procedere nei suoi confronti con la notifica di un atto legale o di una lettera raccomandata.
Quanto al rintraccio dei beni del debitore, importante è stata l’introduzione dell’art. 492 bis c.p.c., che disciplina la ricerca telematica beni da pignorare del debitore.
Il suddetto articolo, infatti, al primo comma dispone che
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Dunque, la disciplina che riguarda il pignoramento dei beni del debitore ha fatto un notevole passo avanti con l’introduzione di un importante strumento a tutela del creditore, il quale rende più semplice la ricerca dei beni da pignorare mediante l’accesso telematico alle banche dati della Pubblica Amministrazione.
Cos’è il pignoramento?
Prima di analizzare la ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento, è opportuno fare qualche cenno a quello che è il pignoramento dei beni.
Per pignoramento si intende l’espropriazione dei beni di proprietà del debitore al fine di soddisfare uno o più creditori, i quali vantano un diritto nei suoi confronti.
Esistono tre tipologie di pignoramento:
- il pignoramento mobiliare, che concerne i beni mobili del debitore (ad esempio, denaro, automobile, oggetti preziosi e arredamento);
- il pignoramento immobiliare, che riguarda i beni immobili che appartengono al debitore, quali terreni, case, ecc.;
- il pignoramento presso terzi, concernente i beni del debitore, ma dei quali lo stesso non entra ancora in possesso (ad esempio, lo stipendio, la pensione, i canoni della locazione, ecc.).
Nel caso in cui il debitore sia nullatenente, cioè non abbia intestato immobili o fondi, per rientrare nel possesso dei suoi crediti, il creditore può:
- avviare un’azione revocatoria: poiché il debitore potrebbe aver trasferito i suoi beni a terzi (parenti o amici) per sfuggire all’ufficiale giudiziario, ci si può recare presso la Conservatoria dei beni immobiliari dell’Ufficio del territorio per richiedere una visura ipotecaria storica, dalla quale sarà possibile rilevare le eventuali quote di beni di cui il debitore è in possesso. Grazie all’azione revocatoria, il creditore, qualora il debitore abbia fatto una donazione ad un parente negli ultimi cinque anni, può rilevarlo dalla visura, fare revocare la donazione e pignorare il bene;
- controllare se il debitore è sposato in regime di comunione dei beni: in tal caso, il creditore può pignorare al coniuge del debitore i beni per la quota del 50%;
- verificare che il debitore non abbia fatto la rinuncia all’eredità per sfuggire al pignoramento: in tal caso, è possibile impugnare la rinuncia soltanto se risulta il motivo per il quale il debitore l’ha fatta;
- verificare se il debitore abita in una casa in affitto: in tal caso, il creditore può avviare un pignoramento immobiliare, presumendo che gli arredi della locazione o parte di essi siano di proprietà del debitore e, dunque, pignorabili.

Come avviene la ricerca telematica dei beni di proprietà del debitore?
Per poter effettuare una ricerca telematica dei beni da pignorare, il creditore deve depositare una istanza presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del debitore.
Nel momento in cui viene presentata l’istanza, deve essere versato un contributo unificato di 43 euro.
L’istanza in questione va presentata dopo 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore ed entro il termine massimo di 90 giorni.
Dopo aver depositato l’istanza presso il Tribunale competente, il giudice deve autorizzare o negare l’istanza per la ricerca telematica. L’autorizzazione è concessa attraverso decreto con il quale viene autorizzato l’accesso alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario che procede alla ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento.
In particolare, l’ufficiale giudiziario procede:
- alla ricerca anagrafe tributaria: essa contiene tutte le informazioni concernenti il reddito del debitore (ad esempio, se vi è un rapporto di lavoro, se il debitore possiede quote societarie oppure se lo stesso percepisce canoni di locazione);
- alla ricerca conti correnti: l’anagrafe dei rapporti finanziari consente l’accesso a informazioni che riguardano tutti i rapporti con istituti bancari e finanziari;
- all’accesso al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) al fine di appurare l’esistenza di beni mobili in possesso del debitore, quali automobile, moto, ecc.;
- all’accesso alle banche dati degli Enti previdenziali per scoprire se il debitore percepisce assegni oppure indennità da istituti previdenziali e assistenziali;
- all’accesso ai Registri immobiliari allo scopo di ottenere una visura dei beni immobili di cui il debitore è titolare.
La ricerca telematica termina con un verbale che viene redatto dall’ufficiale giudiziario nel quale vengono indicate le banche dati consultate ed i risultati prodotti; successivamente, l’ufficiale giudiziario notifica al debitore il pignoramento dei beni, obbligandolo a consegnarli entro i 10 giorni successivi. I beni in questione vengono custoditi presso l’Istituto Vendite Giudiziarie di competenza.
Poiché non tutti i tribunali possiedono gli strumenti per procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento, in alcuni casi il Giudice autorizza direttamente il creditore o il suo legale alla consultazione delle banche dati.