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Crediti privilegiati: cosa sono?
Il privilegio non è altro che una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in base alla natura del credito al quale si riferisce.
L’art. 2741 c.c. esprime il principio della par condicio creditorum, che mette sullo stesso piano i creditori, nel senso che detta norma mira ad assicurare una soddisfazione proporzionata alla misura del proprio credito mediante una suddivisione razionata del patrimonio del soggetto obbligato.
Nonostante viga il predetto principio, il legislatore insegna anche che vi sono crediti che godono di una maggiore tutela rispetto ad altri e per questo motivo vengono preferiti rispetto ai secondi qualora, nell’ambito del concorso fra creditori, gli stessi debbano essere soddisfatti.
Si dice che i crediti in questione godano di una causa di prelazione, nel senso che attribuiscono al loro titolare il diritto di ottenere soddisfacimento con precedenza rispetto agli altri creditori (i cosiddetti creditori chirografari).
Sebbene il Codice Civile non offra una specifica definizione di privilegio, tuttavia esso fornisce gli strumenti necessari ad individuare gli elementi che lo compongono, cioè:
- la funzione, vale a dire l’attribuzione della prelazione;
- la fonte, che è la legge;
- l’elemento giustificativo, il quale è rappresentato dalla causa del credito.
Le tipologie dei privilegi.
Esistono due diverse tipologie di privilegio:
- il privilegio generale, il quale può essere esercitato su tutti i beni mobili che rientrano nel patrimonio del debitore;
- il privilegio speciale, che si riferisce ad uno o più beni mobili o immobili determinati e trova la sua giustificazione nella relazione che sussiste tra lo stesso bene ed il credito cui accede.
Inoltre, i privilegi sono ordinati in base a specifici criteri di preferenza stabiliti dal legislatore.

La graduazione dei privilegi immobiliari.
Mentre la graduazione dei privilegi mobiliari trova la sua disciplina negli artt. 2777 e 2778 c.c., quella dei privilegi immobiliari è sancita dall’art. 2780 c.c.
L’ordine di soddisfazione dei privilegi immobiliari è il seguente:
- i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’art. 2771 c.c.;
- i crediti per i contributi, indicati dall’art. 2775 c.c.;
- i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’art. 2774 c.c.;
- i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’art. 2772 c.c.;
- i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
- i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’art. 2775-bis c.c.
Il piano di graduazione è importante per l’individuazione dell’ordine progressivo in base al quale tutti i creditori concorrenti (titolati e non titolati) devono essere soddisfatti, ed esso deve stabilire la collocazione di tutti i crediti mediante l’indicazione del loro ammontare, delle cause di prelazione, nonché dei gradi e della data dell’intervento.
Lo scopo dello stato di graduazione è quello di determinare l’ordine di preferenza (gerarchia) dei creditori concorrenti nella ripartizione della somma da distribuire.
Ai fini della predisposizione dello stato di graduazione dei crediti occorre che il professionista delegato richieda preventivamente a ciascun creditore di effettuare la precisazione dei propri crediti.
Più precisamente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del decreto di trasferimento, il professionista delegato deve richiedere ai creditori le note riepilogative dei propri crediti, sottolineando che, qualora dovesse non pervenire tempestiva risposta, si procederà alla redazione del progetto di distribuzione in base agli importi indicati nel precetto e negli atti di intervento.
La precisazione dei crediti ai fini della redazione dello stato di graduazione è importante soprattutto per l’individuazione delle spese da soddisfare in via privilegiata ex art. 2770 c.c.
Quanto ai crediti non titolati e disconosciuti, essi vanno inseriti nello stato di graduazione, salvo essere poi accantonati nel progetto di distribuzione, qualora sia stata formulata istanza di accantonamento ai sensi dell’art. 499 c.p.c.